Art. 1
In vigore dal 12 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1952, n. 1465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 20 novembre 1952, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, con sede in Cagliari, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 29 giugno 1962, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'ente per 50 (cinquanta) anni;
Vista l'istanza con la quale il sodalizio citato chiede l'approvazione della proroga suddetta;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
La durata del Consorzio cooperative di produzione e lavoro del Campidano, con sede in Cagliari, è prorogata di 50 (cinquanta) anni, giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati in data 29 giugno 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1966
SARAGAT
MANCINI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 126. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-29;1366#art-1