Art. 1
In vigore dal 9 dic 1966
N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato dal comune di Castelraimondo con atto 26 agosto 1955, n. 639 di rep., rogato dal notaio avv. Alberto Caglini, di un appezzamento di terreno di mq. 157, sito in Castelraimondo al piazzale XXIV Maggio, riportato al catasto terreni alla pagina 205 al foglio 25 con le particelle 220/ I e 220-1/4 e sul quale sarà costruito un fabbricato per terremotati e senza tetto.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 25. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-20;986#art-1