Art. 1
In vigore dal 27 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 172. - È abrogato e sostituito dal seguente:
La Facoltà di agraria conferisce:
la laurea in Scienze agrarie;
la laurea in Scienze forestali.
Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze forestali:
Art. 177. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali è di due anni.
Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie:
Insegnamenti fondamentali:
1) Botanica forestale;
2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale);
4) Chimica forestale;
5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
6) Dendrometria (semestrale);
7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale);
9) Topografia;
10) Costruzioni forestali (semestrale);
11) Sistemazioni idraulico-forestali;
12) Assestamento forestale;
13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
14) Patologia vegetale forestale;
15) Industrie chimico-forestali (semestrale);
16) Legislazione forestale;
17) Economia ed estimo forestale.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 136. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-20;925#art-1