Art. 1

In vigore dal 27 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 172. - È abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà di agraria conferisce: la laurea in Scienze agrarie; la laurea in Scienze forestali. Dopo l'art. 176, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, viene aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Scienze forestali: Art. 177. - La durata del corso degli studi per la laurea in Scienze forestali è di due anni. Titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dal primo biennio di studi per la laurea in Scienze agrarie: Insegnamenti fondamentali: 1) Botanica forestale; 2) Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale); 3) Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale); 4) Chimica forestale; 5) Zoologia forestale venatoria e acquicoltura; 6) Dendrometria (semestrale); 7) Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale); 8) Selvicoltura II (selvicoltura speciale); 9) Topografia; 10) Costruzioni forestali (semestrale); 11) Sistemazioni idraulico-forestali; 12) Assestamento forestale; 13) Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata); 14) Patologia vegetale forestale; 15) Industrie chimico-forestali (semestrale); 16) Legislazione forestale; 17) Economia ed estimo forestale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 136. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-20;925#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo