Art. 1

In vigore dal 27 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 45. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di "Matematica finanziaria". Nello stesso elenco l'istituto di Economia politica muta denominazione in quella di "Istituto di Scienze economiche G. Bruguier Pacini". Art. 49. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Istituto di Lingua e letteratura inglese; Istituto di Lingua e letteratura francese. Art. 74. - L'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è modificato nel senso che l'Istituto e museo di Geologia e paleontologia viene scisso in due distinti Istituti con la seguente denominazione: Istituto di Geologia e paleontologia; Museo di paleontologia. Art. 84. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: "Protozoologia"; "Ultrastruttura del protoplasma". Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: "Protozoologia"; Ultrastruttura dal protoplasma". Art. 116. - Gli insegnamenti del terzo gruppo di materie a scelta dello studente per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Gruppo III: Impianti elettrici navali; Servomeccanismi. L'insegnamento di Mineralogia, obbligatorio sul piano della Facoltà per il corso di laurea in Ingegneria chimica è soppresso. Nello stesso corso di laurea i tre gruppi di materie a scelta dello studente sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Gruppo I: Scienza dei metalli; Elettrochimica e tecnologie elettrochimiche; Tecnologie dei materiali dei reattori nucleari; Tecnologie inorganiche speciali; Mineralogia. Gruppo II: Chimica dei composti elementorganici; Chimica e tecnologia delle fermentazioni; Chimica macromolecolare e tecnologia degli alti polimeri; Tecnologia del petrolio; Tecnologie organiche speciali. Gruppo III: Mineralogia; Teoria e sviluppo dei processi; Strumentazione e controllo dei processi chimici; Processi e apparecchiature di trasferimenti; Analisi e sviluppo dei progetti. Art. 122. - Relativo alle propedeuticità del triennio di ingegneria è modificato nel senso che, ai fini dell'obbligo di precedenza per la materia di "Statica dei modelli e tecnica della sperimentazione, l'insegnamento di "Complementi di Scienza delle costruzioni" è sostituito con quello di "Scienza delle costruzioni". Art. 134. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di: "Istologia ed embriologia generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 135. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-20;923#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo