Art. 1

In vigore dal 18 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 30, relativo al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta". Art. 32, relativo all'ammissione dei laureati al corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in Giurisprudenza, Economia e commercio ed in Scienze statistiche ed attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con l'esclusione degli esami già superati per la precedente laurea. Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a tre Istituti. Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree ed a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facoltà caso per caso". Art. 88. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: Per l'indirizzo organico biologico: Corso superiore di Matematica per chimici; Chimica analitica clinica; Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali; Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici; Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici; Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi; Stereochimica organica; Stereochimica inorganica; Meccanismi delle reazioni organiche. Per l'indirizzo inorganico chimico-fisico: Corso superiore di matematica per chimici; Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali; Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici; Analisi chimica strumentale con metodi radiochimici; Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi; Stereochimica organica; Stereochimica inorganica; Meccanismi delle reazioni organiche. Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma: "Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di "Chimica analitica clinica", se non sono stati superati gli esami di: a) Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa; b) Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa; c) Esercitazioni di Chimica organica e Analisi organica". Art. 89. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Corso superiore di Matematica per chimici; Analisi chimica strumentale con metodi ottici e spettrali; Analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici; Analisi chimica strumentale con metodi, radiochimici; Analisi chimica strumentale mediante distribuzione tra fasi; Stereochimica organica; Stereochimica inorganica; Meccanismi delle reazioni organiche. Art. 94. - L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica è modificato nel senso che l'insegnamento di "Geomagnetismo" viene contraddistinto dalle lettere G e A e pertanto diviene valido per l'indirizzo generale e per l'indirizzo applicativo. Art. 97. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica - Gruppo astronomico dell'indirizzo applicativo, è aggiunto quello di "Analisi numerica". All'elenco degli insegnamenti complementari per tutti e tre gli indirizzi dello stesso corso di laurea è aggiunto quello di "Istituzioni di algebra superiore". Art. 99. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto il seguente: "Elettrofisiologia (semestrale)". Art. 101. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto il seguente: "Elettrofisiologia (semestrale)". Gli articoli 252 e 253, relativi al corso di specializzazione in Discipline bancarie, sono modificati nel modo seguente: Art. 252. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore del corso di specializzazione è un professore ordinario della Facoltà". Art. 253. - È aggiunto il seguente nuovo comma: "Al corso possono essere altresì ammessi - su insindacabile e discrezionale decisione del Consiglio dei professori - i laureati in Giurisprudenza e Scienze politiche che abbiano maturato una effettiva anzianità di servizio di più di 5 anni presso aziende di crediti o Istituti di credito speciale e finanziari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 115. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-20;890#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo