Art. 1

In vigore dal 4 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 38, relativo agli scopi del Centro per la ricerca e lo studio dei testi civilistici medioevali, è modificato nel senso che il paragrafo sotto la lettera d) è abrogato e sostituito dal seguente: "d) l'attività di collegamento e di scambio fra studiosi ed Istituti scientifico-culturali, anche attraverso incontri e convegni". Art. 39, relativo al suddetto Centro, è abrogato e sostituito dal seguente: "I mezzi economici per il funzionamento del Centro sono costituiti da contributi dell'Università di Bologna e da elargizioni di altri enti o persone pubblici e privati". Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Anestesiologia e rianimazione; Oncologia sperimentale; Tecnica e diagnostica istopatologica; Traumatologia della strada. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Fisica nucleare applicata alla medicina" muta denominazione in "Medicina nucleare". Art. 96. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti: a) per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: Chimica dei composti di coordinazione; Chimica statistica; Chimica analitica strumentale con esercitazioni; Idrologia chimica; Spettroscopia e radiofrequenza; Spettrochimica; b) per l'indirizzo organico biologico: Chimica delle radiazioni; Chimica degli idrocarburi naturali e derivati; Bio-polimeri (Biochimica macromolecolare); Chimica e analisi merceologica con esercitazioni; Biochimica generale; Biochimica fisica; Chimica fisica organica. Art. 136. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di "Anestesiologia e tecniche chirurgiche specialistiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1966 Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 14. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;970#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo