Art. 1

In vigore dal 9 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: "Diritto dell'Europa orientale"; "Diritto comunitario europeo"; "Diritto pubblico americano". Art. 132. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica - indirizzo organico-biologico - sono aggiunti i seguenti: "Chimica analitica clinica"; "Chimica dei composti eterociclici". Art. 141. - L'insegnamento complementare di Algebra - già esistente per il corso di laurea in Fisica - viene contrassegnato con asterisco ad indicare che detto insegnamento può valere per gli studenti che seguono l'indirizzo generale. Art. 244. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di "Tecniche della conservazione dei prodotti agricoli". Art. 262. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di "Istologia ed embriologia generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;867#art-1

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