Art. 1

In vigore dal 2 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Economia agraria comparata". Art. 62. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: Istituto di Filologia greca; Istituto di Filologia latina; Istituto di Storia delle religioni. Nello stesso elenco l'Istituto di glottologia assume la denominazione di "Istituto di glottologia e fonetica". Art. 101, relativo al corso di laurea in Scienze naturali è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Il corso biennale di Zoologia comporta un esame alla fine di ogni anno, ma viene sempre impartito da un unico docente". Art. 104, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto la parte sistematica. Il corso biennale di Zoologia comporta un esame alla fine di ogni anno, ma viene sempre impartito da un unico docente". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 56. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;814#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo