Art. 1
In vigore dal 2 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
"Audiologia";
"Tecnica e diagnostica istopatologica".
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"Embriologia sperimentale";
"Biologia molecolare".
Art. 61. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
"Fitoiatria";
"Embriologia sperimentale";
"Biologia molecolare";
"Tecnologie alimentari".
Art. 91. - Il primo comma è modificato nel senso che potranno essere iscritti alla scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 12.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 57. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;813#art-1