Art. 1

In vigore dal 1 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della, pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 200. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la seguente: Scuola di perfezionamento in Musicologia. Art. 218, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di perfezionamento in Geografia è abrogato e sostituito dal seguente: "Alla scuola di perfezionamento in Geografia possono iscriversi i laureati in Lettere, in Materie letterarie (magistero) in Scienze naturali, in Scienze geologiche, in Scienze politiche ed in Economia e commercio". Art. 219. - Il primo comma distinto dalla lettera a) relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di perfezionamento in Geografia è abrogato e sostituito dal seguente: "a) frequentare il corso biennale di Geografia e sostenere il relativo esame; seguire in ciascun anno e superare gli esami di due corsi, non frequentati per la rispettiva laurea e scelti fra i seguenti: Geografia fisica; Geografia economica; Geografia politica; Geografia regionale; Topografia dell'Italia antica; Storia delle esplorazioni; Storia economica; Statistica applicata alla geografia". Dopo l'art. 224, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Musicologia Art. 225. - Alla Scuola di perfezionamento in Musicologia, potranno accedere i laureati della Facoltà di giurisprudenza, di Lettere e filosofia e di Magistero; Il Consiglio della scuola si riserva inoltre di ammettere anche laureati di altre Facoltà, purchè in possesso della maturità classica o scientifica. Per essere ammesso alla Scuola, il candidato dovrà sostenere un esame di accertamento che saggi le sue conoscenze teoriche e pratiche musicali. Art. 226. - Il corso ha durata biennale. Questi sono gli insegnamenti previsti: Insegnamenti fondamentali: Paleografia musicale: 1) antichità e medioevo (1° anno); 2) rinascimento ed età moderna (2° anno). Storia della musica: 1) antichità e medioevo (1° anno); 2) rinascimento ed età moderna (2° anno). Storia delle teorie musicali: 1) antichità e medioevo (1° anno); 2) rinascimento ed età moderna (2° anno). Organologia e storia degli strumenti. Acustica. Armonia e contrappunto. Insegnamenti complementari (in rapporto alle discipline musicali): Filologia greca e bizantina; Filologia latina medioevale e romanza; Liturgia; Estetica; Storia della filosofia; Storia della poesia per musica. Art. 227. - Per essere ammesso all'esame di diploma, il candidato dovrà aver sostenuto tutti gli esami negli insegnamenti fondamentali e due a scelta tra i complementari. Nell'esame di diploma sarà discussa una dissertazione scritta di carattere musicologico, preparata e presentata dal candidato, e tale da essere considerata degna di pubblicazione. Art. 249. - All'elenco dei corsi semestrali con esercitazioni della scuola di specializzazione in Chimica analitica (annessa alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) è aggiunto quello di: "Tecniche varie". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 53. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;811#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo