Art. 1
In vigore dal 29 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie con effetto dall'anno accademico 1964-65, centotredici posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituti con la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visti i verbali delle adunanze del 15 giugno e del 28 luglio 1966, nelle quali la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa ha proposto, in relazione alle esigenze dell'insegnamento, che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale II venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica;
Ritenuta l'opportunità nel superiore interesse degli studi, di aderire alla richiesta dell'anzidetta Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa viene assegnato, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Analisi matematica, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Fisica generale II.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;801#art-1