Art. 1
In vigore dal 28 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 86 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuta la necessità di provvedere all'istituzione di una corporazione di piloti nel porto di Gela per garantire la sicurezza della navigazione in quel porto dato l'aumento del traffico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
È istituita una corporazione di piloti nel porto di Gela.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 settembre 1966
SARAGAT
NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-09;1297#art-1