Art. 1

In vigore dal 28 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 86 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Ritenuta la necessità di provvedere all'istituzione di una corporazione di piloti nel porto di Gela per garantire la sicurezza della navigazione in quel porto dato l'aumento del traffico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile; Decreta: È istituita una corporazione di piloti nel porto di Gela. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatta obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 settembre 1966 SARAGAT NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 19. - VILLA
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Art. 1 Istituzione di una corporazione dei piloti nel porto di Gala. — Testo vigente | Portale Normativo