Art. 1
In vigore dal 23 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, approvato con proprio decreto 1 febbraio 1960, n. 151 e modificato con propri decreti in data 5 giugno 1961, n. 595 e 27 agosto 1964, n. 1042;
Viste le deliberazioni assunte il 27 aprile 1965 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 4, 6, 8, 19, 21, 23 e 28 dello statuto dello Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, ente morale con sede in Ancona, sono modificati secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 settembre 1966
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 120. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-09-05;908#art-1