Art. 2

In vigore dal 20 ott 1966
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di. Regione aerea, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabilita dal Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-29;786#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi, per l'anno finanziario 1966, di sottufficiali di complemento e di graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare, per esigenze speciali. — Testo vigente | Portale Normativo