Art. 1

In vigore dal 6 mag 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo culturale tra l'Italia ed il Messico con scambio di Note, concluso a Città del Messico l'8 ottobre 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo nono dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 agosto 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967 Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 105. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-23;1364#art-1

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