Art. 1

In vigore dal 29 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, tra l'Italia e la Liberia, con Protocollo addizionale, concluso a Monrovia il 4 marzo 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 5 dell'Accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 agosto 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 76. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-23;1346#art-1

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Art. 1 Esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, tra l'Italia e la Liberia, con Protocollo addizionale, concluso a Monrovia il 4 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo