Art. 1
In vigore dal 29 mar 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, tra l'Italia e la Liberia, con Protocollo addizionale, concluso a Monrovia il 4 marzo 1965, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 5 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 agosto 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-23;1346#art-1