Art. 2
In vigore dal 26 nov 1966
È istituito, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-12;915#art-2