Art. 1
In vigore dal 6 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1105, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 28 settembre 1959, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Bologna il 30 maggio 1966, con la quale viene modificata la convenzione stipulata il 28 settembre 1959 - approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, numero 1105 - per il finanziamento di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di Puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna; nel senso che - ferme restando tutte le clausole della convenzione istitutiva - il predetto posto di professore di ruolo, dopo la prima copertura, potrà essere destinato, su deliberazione della Facoltà interessata, ad altro insegnamento della Facoltà stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 12 agosto 1966
SARAGAT
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1966
Atti di Governo, registro n. 206, foglio n. 11. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-12;717#art-1