Art. 1

In vigore dal 13 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;. Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: "Numismatica greca e romana", "Filologia semitica", "Storia delle dottrine politiche", "Filologia italiana", "Papirologia" e "Psicologia dell'età evolutiva". Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di "Storia delle dottrine politiche" e "Psicologia dell'età evolutiva". Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne è aggiunto quello di: "Storia delle dottrine politiche". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 20. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;752#art-1

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