Art. 1

In vigore dal 1 gen 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Veduta la convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Università dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e funzionamento della Facoltà di ingegneria; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Università degli studi dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e al funzionamento della Facoltà d'ingegneria che viene istituita a norma del seguente presso la libera Università dell'Aquila.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-11;1074#art-1

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