Capo V
Art. 9
In vigore dal 5 nov 1966
Si applicano le disposizioni degli articoli 37, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.
È abrogata ogni altra disposizione regolamentare Incompatibile con le norme del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;832#art-9