Capo I

Art. 1

Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva nel ruolo del personale dei servizi meccanografici.

In vigore dal 5 nov 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che contiene le norme di esecuzione del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, concernente le norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria; Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703, riguardante la istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze; Ritenuta la necessità di norme integrative per i concorsi di ammissione e di promozione nei ruoli organici del personale di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva nel ruolo del personale dei servizi meccanografici. Nei concorsi per l'ammissione nella carriera direttiva nel ruolo del personale dei servizi meccanografici della Amministrazione finanziaria, la Commissione esaminatrice è composta: di un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, presidente; di due docenti universitari in matematica o in fisica o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali o in elettronica; del direttore generale per l'Organizzazione dei servizi tributari; di un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale per l'Organizzazione dei servizi tributari con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri. Alla Commissione possono essere aggregati, per la prova orale, membri aggiunti per l'esame di lingua inglese e per la parte relativa agli elementi sul trattamento automatico delle informazioni e alle nozioni sugli elaboratori elettronici e sui sistemi di numerazione. Un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-09;832#art-1

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