Art. 3
In vigore dal 16 dic 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 2007 e 2035 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 113. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1398#art-3