Art. 3

In vigore dal 16 dic 1967
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti di cui all' sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e quello per il tesoro. La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitoli 2007 e 2035 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1966 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT GUI - TAVIANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1967 Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 113. - GRECO
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