Art. 1

In vigore dal 26 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, recante le norme per l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, regolamento composto di 9 articoli, vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 13. - VILLA
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