Art. 1
In vigore dal 26 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, recante le norme per l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi anteriormente alla nomina in ruolo dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle norme di cui all'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernenti l'ammissione a riscatto di taluni servizi resi, anteriormente alla nomina in ruolo, dal personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, regolamento composto di 9 articoli, vistato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 13. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1296#art-1