Art. 1
In vigore dal 2 feb 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione:
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la legge 14 marzo 1952, n. 196;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 598;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro e per l'industria e il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
È approvato l'unito regolamento sulle concessioni di impianto ed esercizio di stazioni di radioamatore munito del visto del Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-08-05;1214#art-1