Art. 1

In vigore dal 30 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 252, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del Corso di specializzazione di Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Corso di specializzazione di tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni Art. 253. - I corsi di specializzazione di tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni vengono organizzati dall'Istituto di fisica dell'Università di Bologna. Gli allievi acquisteranno conoscenza pratica delle tecniche di base per la manipolazione dei radioisotopi e delle tecniche speciali di misura della radioattività; particolare attenzione verrà dedicata ai problemi di protezione dalle radiazioni. Art. 254. - Saranno ammessi i laureati in Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Chimica, Chimica industriale, Farmacia, Ingegneria ed Agraria. Inoltre per dare ai partecipanti l'effettiva possibilità di impiegare successivamente le tecniche nei loro laboratori, ciascuno di essi potrà farsi accompagnare da un tecnico (chimico o elettronico). Una Commissione presieduta dal direttore del corso deciderà per l'ammissione sulla base dei titoli presentati dai candidati. Art. 255. - Il direttore del corso verrà nominato per un triennio dalla Facoltà di scienze, su proposta del direttore dell'Istituto di fisica. Ogni anno il direttore del corso sottoporrà all'approvazione della Facoltà di scienze il calendario dei corsi ed il nome dei docenti tra riconosciuti esperti della materia, italiani o strafieri. Art. 256. - La durata del corso è annuale. Gli insegnamenti impartiti ed il nome dei docenti, il numero dei posti disponibili verranno resi noti anno per anno con pubblico bando. Gli insegnamenti impartiti sono: 1) Elementi di dosimetria e tecniche di misura della dose; 2) Elementi di radioattività e tecniche di misura; 3) Fisica sanitaria e radioprotezione; 4) Elementi di chimica nucleare e radiochimica; 5) Complementi di matematica (impiego dei calcolatori elettronici). Tutti i corsi sono accompagnati da esercitazioni pratiche. Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze e seminari. Art. 257. - Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato le lezioni e le esercitazioni pratiche verrà rilasciato un attestato di frequenza; a coloro che avranno frequentato il corso e avranno superato una prova d'esame su tutte le materie verrà rilasciato un certificato di profitto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966 - SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 38. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-30;700#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. — Testo vigente | Portale Normativo