Art. 1
In vigore dal 30 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta;
Sentito il parere della Sezione la del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di:
29) Semeiotica chirurgica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 39. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-30;699#art-1