Art. 2
In vigore dal 22 set 1966
Il prefetto della provincia di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cernusco Lombardone ed il ricostituito comune di Montevecchia, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Cernusco Montevecchia.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Cernusco Montevecchia, che sarà inquadrato negli organici del comune di Montevecchia, sarà mantenuto "ad personam" il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 30 luglio 1966
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-30;689#art-2