Art. 4
In vigore dal 8 feb 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 luglio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1967
Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 130. - DI PRETORO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-22;1236#art-4