Art. 5

In vigore dal 26 feb 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì S febbraio 1967 Atti del Governo registro n. 209, foglio n. 14. - VILLA
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