Art. 4

In vigore dal 10 feb 1967
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1967 Atti del Governo, registro n. 208, foglio n. 129. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-21;1244#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo