Art. 3
In vigore dal 3 mar 1967
È istituita in Kampala (Uganda) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato ed il Ruanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-18;1303#art-3