Art. 4
In vigore dal 24 dic 1966
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 100. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-07-18;1047#art-4