Art. 1

In vigore dal 12 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 305, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1966; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati inclusi nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Apiro, in provincia di Macerata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 luglio 1966 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 16. - DI PRETORO
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