Art. 3
In vigore dal 5 ott 1966
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1966
SARAGAT
FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 109. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-22;710#art-3