Art. 1
In vigore dal 16 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1963, Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 63, con il quale il dott. Giuseppe Roi è stato nominato, ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 243, presidente dell'Ente per le Ville Venete, fino al 30 giugno 1966;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del presidente di detto Ente per il quadriennio dal 1 luglio 1966 al 30 giugno 1970, ai sensi della citata legge e della successiva legge 5 agosto 1962, n. 1336;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il dott. Giuseppe Roi è confermato nella carica di presidente dell'Ente per le Ville Venete per il quadriennio dal 10 luglio 1966 al 30 giugno 1970.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1966
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-21;593#art-1