Art. 1
In vigore dal 20 ott 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Aosta in data 5 giugno 1964, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio della Valle del Lys, in provincia di Aosta, quale ampliamento del già classificato comprensorio della Valle d'Aosta;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 34 del 29 ottobre 1965;
Viste le lettere n. 3904 in data 30 dicembre 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 106620 in data 26 marzo 1966 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenute che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della Valle del Lys, in provincia di Aosta, della superficie di circa Ha. 24.597, il cui perimetro e indicato con una linea in color verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio della Valle d'Aosta.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 1966
SARAGAT
RESTIVO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1966.
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 35. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-20;785#art-1