Art. 1

In vigore dal 1 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 64 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, con il quale furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1965; Visto l'.0 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l' della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi; Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presenta, al 31 dicembre 1965, una disponibilità di lire 223.384.086; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per l'esercizio 1965, il prelevamento di lire 40.077.796 (Quarantamilionisettantasettemilasettecentonovantasei) da imputare al capitolo 201 "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 206 dello stato di previsione della spesa "Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere". Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1965. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1966 SARAGAT SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-20;622#art-1

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