Art. 1

In vigore dal 5 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073, art. 51, con la quale vennero istituiti seicento nuovi posti di assistente ordinario per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65; Vista la legge 12 luglio 1965, n. 874, art. 9, relativo alla Istituzione per l'anno accademico 1965-66 di un numero di posti di assistente ordinario pari a quello fissato dall'art. 51 della citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'anno accademico 1964-65; Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, relativo alla riserva di assegnazione del 40% dei posti di assistente di ruolo di cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito; Visti i decreti presidenziali 21 dicembre 1964, numero 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495; con i quali i posti di cui alle predette riserve vennero ripartiti fra le cattedre dei vari Atenei; Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i predetti posti riservati, comunque non ricoperti, sono da aggiungere al contingente non riservato; Visti i decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265, 12 febbraio 1965, n. 231, e 8 marzo 1966, n. 181, con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque e ventinove posti di assistente ordinario già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari; Considerato che a seguito dei risultati - pervenuti successivamente alla emanazione dei citati decreti presidenziali 12 marzo 1964, n. 265, 12 febbraio 1965, numero 231 e 8 marzo 1966, n. 181, di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti di assistente di ruolo di cui ai sopraindicati decreti presidenziali n. 1547 e 1495, sei posti risultano non ricoperti o perché i concorsi relativi sono andati deserti o perché non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . I sei posti di assistente di ruolo già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati Atenei con i decreti presidenziali 21 dicembre 1964, n. 1547 e 15 dicembre 1965, n. 1495, sono detratti dal contingente riservato: Numero dei posti UNIVERSITA DI GENOVA Facolta di scienze matematiche fisiche e na- turali: cattedra di Chimica generale ed inorganica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547).............. 1 UNIVERSITA DI NAPOLI Facolta di giurisprudenza: cattedra di Diritto costituzionale (decre- to del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)................. 1 UNIVERSITA DI PISA Facolta di medicina e chirurgia: cattedra di Igiene (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547)................................... 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di giurisprudenza: cattedra di Diritto internazionale (decre- to del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)................. 1 cattedra di Esegesi delle fonti di diritto romano (decreto del Presidente della Re- pubblica 15 dicembre 1965, n. 1495)..... 1 ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA cattedra di Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547).......................... 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-13;542#art-1

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