Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova
Art. 77
In vigore dal 6 ago 1966
L'Istituto può istituire gestioni speciali dei beni che gli pervengono da lasciti, doni, eredità, da amministrarsi con le norme da stabilirsi da appositi regolamenti, da deliberarsi dal Consiglio d'amministrazione, o da ratificarsi dal Consiglio comunale.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-77