Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono GenovaCapo VI

Art. 27

In vigore dal 6 ago 1966
Il numero dei posti degli assistenti di ruolo è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto. Gli assistenti di ruolo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia sentito il Consiglio direttivo secondo le modalità vigenti in materia per la nomina degli assistenti nelle Università statali. Per il trattamento economico lo stato giuridico e la carriera valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per gli assistenti di ruolo delle Università statali. Fino a quando non saranno nominati gli assistenti di ruolo, si provvede mediante incarichi secondo le norme vigenti. Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia sentito il Consiglio direttivo. Possono, altresì, essere nominati annualmente assistenti volontari o lettori dal Consiglio di amministrazione su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il Consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo