Statuto Istituto universitario pareggiato di magistero Adelchi Baratono Genova›Capo V
Art. 18
In vigore dal 6 ago 1966
L'insegnamento è impartito da professori di ruolo e da incaricati.
Il numero dei posti di ruolo dei professori e degli assistenti è stabilito nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio direttivo delibera la copertura dei posti di professore di ruolo e dei posti degli assistenti di ruolo nel numero rispettivamente indicato nella tabella suddetta, mediante utilizzo degli stanziamenti all'uopo inscritti nel bilancio dell'Istituto che trovano contropartita nel contributo fisso stabilito dall'Amministrazione comunale a favore dell'Istituto per cattedre ed assistenti di ruolo.
Ove le cattedre permangono vacanti per due anni, si applica lo intervento ministeriale previsto dall' della legge 27 luglio 1949, n. 449.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;545#art-siu-18