Art. 4
In vigore dal 12 feb 1967
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento di ciascuno degli Istituti suddetti è stabilito nella misura di L. 114.550.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-06-10;1249#art-4