Art. 1

In vigore dal 5 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei centoventi istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874; Visto il verbale dell'adunanza del 28 dicembre 1965, nella quale la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il corso di laurea in Filosofia venga destinato al corso di laurea in Lettere; Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di lettere e filosofia; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia viene assegnato, ai sensi della legge 13 luglio 1965, numero 874, un posto di professore di ruolo per il corso di laurea in Lettere, anziché per il corso di laurea in Filosofia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 giugno 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli. REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1966 Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 39. - VILLA
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