Art. 1
In vigore dal 7 ago 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto;
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Ente, in data 27 ottobre 1965 e 31 marzo 1966, relative alla modifica dell'art. 9 dello statuto predetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia", con sede in Pordenone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, è modificato come appresso.
L'art. 9 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente dell'Ente:
a) da un rappresentante designato dal Ministro per il tesoro;
b) da un rappresentante designato dal Ministro per l'industria e per il commercio;
c) dal titolare pro-tempore dell'Ufficio circondariale di prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'interno;
d) da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia;
e) da quattro rappresentanti designati dal comune di Pordenone;
f) da tre rappresentanti designati dalla provincia di Udine;
g) da un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine;
h) da un rappresentante designato dalla Cassa di risparmio di Udine.
Le funzioni di consigliere sono gratuite.
Ai consiglieri residenti fuori della sede dell'Ente saranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno".
Il presente decreto, munito, del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1966
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 50. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-30;547#art-1