Art. 6

In vigore dal 1 ott 1966
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1966 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 71. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-26;702#art-6

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