Art. 1
In vigore dal 30 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio di Milano;
Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1 dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, nonché i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1949, n. 180 e 10 luglio 1960, n. 941, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 7 marzo 1966, n. 237 della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale vengono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel citato decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale Borsa valori, la misura dei diritti di cui al punto e) dell'articolo unico del decreto medesimo viene modificata come segue:
1) per il capitale successivo, da oltre
50 fino a 100 miliardi.................... L. 9 per milione 2) per il capitale successivo, da oltre
100 fino a 200 miliardi................... " 8 per milione 3) per il capitale successivo, oltre
200 miliardi.............................. " 7 per milione
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 maggio 1966
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-25;522#art-1