Art. 1

In vigore dal 22 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti in data 7 gennaio 1964 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana dei territori dei bacini montani del Sangro ed Aventino in provincia di Chieti, quale ampliamento del già classificato comprensorio del Sinello; Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 30 del 29 ottobre 1965; Viste le lettere n. 3909 in data 23 dicembre 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 106622 in data 26 marzo 1966 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico I territori dei bacini montani del Sangro ed Aventino, in provincia di Chieti, estesi per circa ha. 22.430, il cui perimetro è indicato con una linea di color verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, sono classificati ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del preesistente comprensorio del Sinello. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1966 SARAGAT RESTIVO - COLOMBO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-20;688#art-1

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