Art. 1
In vigore dal 21 set 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Torino in data 5 settembre 1964, per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, del territorio della Val Pellice, in provincia di Torino;
Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;
Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, parere n. 36 del 23 ottobre 1965;
Viste le lettere n. 3907 in data 2 febbraio 1966 del Ministero dei lavori pubblici e n. 114225 in data 26 marzo 1966 del Ministero del tesoro;
Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;
Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Il territorio della Val Pellice, in provincia di Torino, esteso per circa ha. 29.302, il cui perimetro è indicato con una linea di color verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 maggio 1966
SARAGAT
RESTIVO - COLOMBO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-20;685#art-1