Art. 1
In vigore dal 30 lug 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 20, 24, 28 maggio e 10, 12 giugno 1962, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della borgata Giovo Ligure del comune di Stella (Savona) ha chiesto l'aggregazione della borgata medesima al comune di Pontinvrea;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Stella in data 7 dicembre 1962, n. 25; del Consiglio comunale di Pontinvrea in data 23 dicembre 1962, n. 65; del Consiglio provinciale di Savona in data 1 luglio 1963, n. 35, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 aprile 1966;
Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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La borgata Giovo Ligure è distaccata dal comune di Stella ed aggregata al comune di Pontinvrea, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-05-20;521#art-1